Art. 20.
(Contazione del denaro e caveaux).

      1. L'autorizzazione al trasporto di valori di cui all'articolo 17 può comprendere anche l'autorizzazione alla contazione del denaro e al deposito del denaro o di altri valori in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto o nei locali del committente.
      2. I caveaux e i relativi sistemi di vigilanza e di difesa passiva devono essere

 

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autorizzati dal prefetto previo accertamento della loro idoneità. L'autorità di pubblica sicurezza, sentito il questore, può imporre le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere. L'esercizio del caveau importa l'annotazione costante, in un apposito registro, anche informatico, della situazione delle somme di danaro giacenti, della loro proprietà e della loro movimentazione.